Art. 5.
(Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).

      1. Al primo comma dell'articolo 1167 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per sei mesi, qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».